Dal 1° luglio entra in vigore l’obbligo, anche per le società sportive dilettantistiche, del defibrillatore semiautomatico.
I chiarimenti per l’applicazione definitiva della legge 189/2012 (la legge Bladuzzi) li detta il decreto interministeriale Salute-Sport del 21 giugno su “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”.
Il decreto chiarisce alcuni passaggi ancora controversi del decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attivita’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e prevede che l’obbligo di dotazione e impiego del defibrillatore semiautomatico sia da parte delle società sportive dilettantistiche. Insomma è obbligatorio l’utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e sia presente una persona formata al suo utilizzo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali, durante lo svolgimento di attività sportive competitive e ‘attività agonistiche di prestazione’ organizzate dagli Enti di promozione sportiva e da altre società dilettantistiche.
Dall’obbligo sono esenti le attività a ridotto impegno cardiocircolatorio e quelle svolte al di fuori degli impianti sportivi, in cui non si può garantire la presenza del defibrillatore durante il loro svolgimento.
Tra le attività escluse dall’obbligo di legge, ci sono: tiro a segno con armi sportive da caccia e archi al biliardo, bocce al bridge, dama alle freccette, lippa, morra, birilli e piastrelle al minigolf. Sono esenti anche motonautica e vela, ma quelle radiocomandate, si intende e poi l’aeromodellismo, i tiro a segno, la pesca con la canna, il tiro al volo e attività di questo tipo.