Nuove misure anti-contagio: cosa si può fare fino al 15 gennaio
Ora che la campagna vaccinale è partita, l’obiettivo è evitare una nuova ondata che si prospetterebbe disastrosa. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure in sostanza mantengono vietati gli spostamenti tra regioni durante i giorni lavorativi e tra i comuni durante il weekend. Le scuole superiori torneranno in classe dall’11 gennaio, ma la ripresa dell’attività in presenza è prevista per il 50 per cento degli studenti.
I punti principali delle nuove misure
Dal 7 al 15 gennaio 2021 non sono consentiti spostamenti tra Regioni, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È però sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in altra regione o provincia autonoma.
Nel weekend 9-10 gennaio l’Italia torna zona arancione (articolo 2 del decreto). Stop, quindi, gli spostamenti tra i comuni, ma con una deroga per i”piccoli Comuni”. Saranno quindi consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, dal 7 al 15 gennaio è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Consenso alla somministrazione del vaccino
Il decreto-legge prevede, infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.